home / Archivio / Diritto Penale raccolta del 2025 / La disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di ..
La disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all´art. 270, comma 1, cod. proc. pen. - nel testo introdotto dal decreto legge n.161/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 7/2020, ed anteriore al decreto legge n. 105/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 137/2023 - opera ove il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31 agosto 2020
Argomento: Mezzi di ricerca della prova
Sezione: Sezioni Unite
“(…) Le Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi sulla seguente questione:
"Se la disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen., nel testo introdotto dal decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28febbraio 2020, n. 7, ed anteriore al decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, operi soltanto nel caso in cui il procedimento nel quale siano compiute le captazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ovvero nel caso in cui solo quest'ultimo sia stato iscritto dopo tale data".
La Sezione rimettente ha correttamente rilevato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto l'ambito applicativo temporale dell'art. 270, comma 1, cod. proc. pen., nel testo introdotto dal d.l. n. 161 del 2019 cit..
Un contrasto interpretativo che involge e si sviluppa in relazione al contenuto, alla interpretazione e alla portata dell'art. 9 della legge n. 216 del 2017, che, rubricato "disposizione provvisoria", ha differenziato il momento di entrata in vigore delle "nuove" norme in tema di intercettazioni.
È utile ricostruire il quadro normativo di riferimento.
La legge 28 febbraio 2020, n. 7, ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, intitolato «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni».
L'art. 1 del decreto legge, così come convertito, aveva prorogato il termine a partire dal quale dovevano applicarsi le norme previste dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (…) stabilendo che dette norme dovevano trovare applicazione ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020.
L'art. 2 del decreto legge aveva inoltre apportato numerose modiche alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni, con riguardo, tra gli altri, all'utilizzo nella fase delle indagini del captatore informatico, al procedimento di selezione e di acquisizione probatoria dei risultati del mezzo di ricerca della prova, alla documentazione degli atti, all'utilizzabilità degli esiti delle captazioni in un diverso procedimento (…).
Nel contesto delle molteplici modifiche apportate, il d.l. n. 161 del 2019, convertito dalla legge n. 7 del 2020 ha (…) inciso, da una parte, sull'art. 270 [continua ..]
Sezione: Sezioni Unite
(Cass. Pen., SS.UU., 3 ottobre 2024, n. 36764)
Stralcio a cura di Vincenzo Nigro